La direttiva 67/2014 UE sul distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi è stata sostanzialmente recepita nella Legge sull’antidumping salariale (LSD-BG) che è entrata in vigore a partire dall’1.1.2017. Sono stati introdotti un catalogo di adempimenti che in caso di verifica vengono da parte della polizia finanziaria austriaca (Finanzpolizei KIAB) puntualmente controllati e in caso di infrazione trovano rigida applicazione le sanzioni che, partendo da 1.000 Euro per infrazione fino a 50.000 Euro per ripetuta infrazione, possono raggiungere un ammontare che supera il valore complessivo dell’incarico fatturato.
L’impresa straniera quindi che distacca il personale in Austria deve avere particolare cura a predisposizione delle comunicazioni di legge (ZKO 3 o ZKO 4) e della documentazione richiesta. Sin dal primo giorno e al momento della verifica le comunicazioni devono essere effettuate e la documentazione prodotta in lingua tedesca, nonché disponibile sul luogo di lavoro o dal professionista (commercialista o avvocato) nominato come depositario della documentazione.
Particolare elemento a cui prestare attenzione è se trattasi di distacco (Entsendeung) o leasing di personale (Arbeitskraftüberlassung). Quest’ultimo genera l’imponibilità delle remunerazioni sin dal primo giorno in cui il lavoratore straniero svolge la sua attività lavorativa in Austria. L’inquadramento della fattispecie risulta quindi essenziale.
Nel corso del 2017 si è potuto appurare da parte dei professionisti coinvolti che gli accertamenti effettuati dalla polizia finanziaria sono caratterizzati da un rigore formale che la cui finalità è stata accertare quante più infrazioni per applicare le pesanti sanzioni previste dalla normativa.
In sintesi si ricorda che la documentazione base, oltre che l’effettuazione delle comunicazioni ZKO 3 o ZKO 4, è la seguente:
- modello A1 rilasciato dall’INPS straniero per dimostrare la sussistenza della copertura previdenziale nel paese di origine;
- contratto di lavoro tradotto in lingua tedesca;
- documentazione attestante l’inquadramento nello stato di origine per confrontarlo con l’inquadramento rispetto al contratto collettivo austriaco;
- ultima e corrente buste paga tradotta in lingua tedesca;
- attestazione bonifico ultimo stipendio;
- riepiloghi presenze;
Il contratto di lavoro non deve essere in contrasto con la legislazione austriaca in particolare lo stipendio non deve essere sotto i minimi previsti dai contratti collettivi locali, nonché l’impiego deve avvenire nel rispetto anche della normativa sull’orario di lavoro locale.
Le verifiche hanno evidenziato che viene richiesta in aggiunta la contrattualistica tra committente locale e l’azienda esecutrice del contratto straniero, al fine di accertare se si è in presenza di distacco (Entsendeung) o leasing di personale (Arbeitskraftüberlassung).
Un’attenta preparazione con un adeguato supporto professionale sia legale che fiscale evita di incorrere in sanzioni che mettono in pericolo la redditività dell’incarico ricevuto.
Autore: Dott. Franco Macoratti (CONTAX)